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Consiglio di dipartimento - Rappresentanze

ART. 8 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

  1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari al 20% arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato.
    Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici.
  2. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una sola volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.

ART. 9 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

  1. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari al 20%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. Le relative elezioni si svolgono, di regola, nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
    Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento.
  2. L'elettorato attivo e passivo è costituito  da:
    - dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento (3^ opzione);
  3. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti   qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
    Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nei diversi corsi di laurea e di specializzazione di pertinenza del Dipartimento.
  4. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web del dipartimento almeno 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca o specializzazione prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni.

ART. 10 - Rappresentanza ed elezioni dei rappresentanti, dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca  e di contratto di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento

  1. La rappresentanza dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di contratto di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento è fissata in numero massimo pari a 3. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica.
  2. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 15% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
  3. La lista degli aventi diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato tramite pubblicazione sul sito web del dipartimento almeno 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli eletti termina la borsa, l'assegno di ricerca o il suo contratto prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni.

 

Il mandato avrà durata per l'intero triennio i candidati dovranno garantire una permanenza di almeno un biennio all’interno dell’Organo, pertanto non potranno partecipare gli studenti e specializzandi iscritti oltre il terzo anno di corso ed il personale tecnico amministrativo che per motivi legati al termine del rapporto lavorativo (quiescenza) non potranno garantire tale continuità.

L'elettore potrà esprimere una sola preferenza rispetto ai nominativi dei candidati tale preferenza potra anche essere valida in presenza della sola iniziakle del nome seguita dal cognome per intero.

Nel caso di più nominativi verrà dichiarata nulla la scheda.